Art. 1.

      1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, in possesso, alla data del 31 dicembre 2001, di un contratto di prima assunzione, per il quale non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, è riconosciuto il diritto di opzione per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, come previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
      2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.